Lo statuto

Lo statuto dell’Associazione

ART. 1
E’ costituita ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile l’associazione culturale denominata: “Associazione Eugenio Corti”

ART. 2
L’associazione ha sede legale in Besana in Brianza (MB), via S. Caterina n. 14, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie in altre città in Italia e nel mondo.

ART. 3
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

OGGETTO
ART. 4
4.1
L’associazione ha lo scopo di:
– promuovere e organizzare iniziative di carattere letterario, culturale, artistico o didattico al fine di valorizzare, mantenere e diffondere la conoscenza della produzione letteraria e della figura culturale e umana di Eugenio Corti;
– provvedere alla cura e valorizzazione del suo archivio letterario e artistico e della sua biblioteca;
– promuovere, in generale, il patrimonio storico, artistico e culturale in tutte le sue espressioni, con particolare riguardo al complesso delle opere letterarie dell’Autore.

4.2 L’associazione realizza le sue finalità promuovendo iniziative culturali, le quali si individuano, a titolo esemplificativo, in convegni, dibattiti pubblici, conferenze, seminari, premi letterari, incontri di lettura, mostre, nonché promuovendo studi, redazione di libri, riviste e articoli, legati alla valorizzazione e diffusione dell’opera letteraria di Eugenio Corti, con riferimento ai filoni letterari cari all’Autore, quali i valori delle tradizioni legate ai suoi luoghi di origine, le radici cristiane della cultura briantea, la conoscenza critica delle ideologie del ‘900. Particolare attenzione verrà posta all’aspetto didattico: avvicinare i giovani alla conoscenza dell’opera di Eugenio Corti, alla letteratura o semplicemente alla lettura. L’Associazione potrà servirsi di tutti i mezzi di comunicazione per diffondere la conoscenza dell’opera letteraria di Eugenio Corti, utilizzando i testi dell’Autore nelle varie modalità di comunicazione, quali rappresentazioni video, cinematografiche e teatrali, anche via internet, il tutto previa autorizzazione dell’Autore.

ART. 5
L’Associazione potrà svolgere la propria attività in tutto il territorio nazionale: per il raggiungimento delle finalità statutarie l’associazione potrà collaborare, aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi organismo, movimento o associazione, ente pubblico o privato, anche extra nazionale, con i quali ritenga utile avere collegamenti; potrà inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di enti o gruppi analoghi al proprio, favorendone l’attività, collaborando con essi anche attraverso una loro eventuale affiliazione alla Associazione.

FONDO COMUNE 
ART . 6
L’associazione, che non ha finalità di lucro, promuove la costituzione di un Fondo Comune per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento  dell’Associazione stessa. Il Fondo, del quale l’Associazione, avrà l’esclusiva competenza per l’utilizzazione, sarà costituito:

a) dai lasciti, donazioni, contributi che gli associati, o altri soggetti non associati o enti pubblici o privati verseranno spontaneamente per il raggiungimento dello scopo e per sostenere le iniziative della Associazione;

b) dalle eventuali sopravvenienze attive derivanti da manifestazioni, iniziative, pubblicazioni.

Finchè dura l’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del Fondo Comune.

ASSOCIATI 
ART. 7
L’Associazione si compone di un numero illimitato di associati di due categorie:

– SOCI FONDATORI, coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e il presente statuto ad esso allegato e dato vita all’Associazione;

– SOCI ORDINARI, coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla sua fondazione. Possono chiedere di essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche ed enti pubblici o privati, nella persona del loro legale rappresentante o di un loro procuratore appositamente nominato. Chi intende associarsi deve presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo. La sola presentazione della domanda di ammissione significa da parte del richiedente, incondizionata approvazione ed accettazione del presente statuto, dell’eventuale Regolamento interno e dei fini associativi. Assume la qualifica di Socio Ordinario chi, avendo presentato , la domanda di ammissione, venga ammesso dal Consiglio Direttivo con propria delibera.

ART. 8
I Soci Fondatori gestiscono l’Associazione per il tempo necessario affinchè l’Assemblea degli associati nomini il Consiglio Direttivo.

ART. 9
I Soci Fondatori, una volta espletate le formalità di convocazione della prima assemblea degli associati, diventeranno di diritto membri vitalizi del Consiglio Direttivo, con diritto di voto.

ART. 10 
Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e del Regolamento interno, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono assunte dagli organi della Associazione.

ART. 11
La qualità di socio si perde per espulsione, per recesso volontario o per morte.

Nel primo caso, il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto, qualora l’associato non abbia provveduto al versamento della quota associativa o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito l’associato interessato. Nel secondo caso, ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata e tale recesso avrà decorrenza immediata. Nel terzo caso, in caso di morte di un associato, la quota non potrà cadere in successione. Gli associati che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
ART. 12 

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente

ART. 13
L’Assemblea generale dei soci rappresenta tutti i soci. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. All’Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti, competono le seguenti funzioni:

a) l’approvazione del bilancio annuale, redatto dal Consiglio Direttivo;

b) l’elezione del Consiglio Direttivo;

c) l’elezione di un eventuale organo di controllo composto da un Revisore o da un Collegio di Revisori dei Conti;

d) l’esame di eventuali violazioni, da parte dei soci, dello Statuto o del Regolamento interno e, se necessario, applicare i provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti nel Regolamento interno;

e) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell’Ordine del Giorno;

f) approvare un eventuale Regolamento interno dell’associazione con le presenze e le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto. L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo, anche su richiesta di ciascun consigliere, ne ravvisi la necessità ed è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto di voto. Qualunque deliberazione avviene a maggioranza dei presenti, tranne per l’approvazione di modifiche statutarie, che necessita di 2/3 (due terzi) dei voti dei presenti.

All’Assemblea straordinaria competono le seguenti funzioni:

a) deliberare in merito alle modifiche dello statuto, dell’atto costitutivo e, se esistente del Regolamento interno;

b) deliberare in merito allo scioglimento dell’Associazione ed alla eventuale nomina del liquidatore. La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica all’indirizzo, numero di fax od indirizzo di posta elettronica comunicato dagli associati, almeno cinque giorni prima della data stabilita. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli associati. Gli associati possono farsi rappresentare solo da altri associati. Non è ammesso cumulare più di due deleghe. Ogni associato ha un voto. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale, firmato dal Presidente dell’assemblea, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 14
Il Consiglio Direttivo, costituito da non più di 11 associati e da non mero di 3, è l’organo esecutivo della volontà espressa dell’Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell’Associazione, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento della Associazione. Il Consiglio Direttivo può prevedere per ciascun associato l’obbligo di versamento di una quota associativa annua.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall’Assemblea ordinaria degli associati nell’ambito della stessa. Risultano eletti gli associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all’anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta anche da un solo Consigliere. Le delibere sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

ART. 15 
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo nell’ambito dello stesso ed assume anche la funzione di Presidente del Consiglio medesimo; ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Il Presidente deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’associazione. Il Presidente può agire in via d’ urgenza anche su materie di competenza del Consiglio, ma tali decisioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva; il Consiglio dovrà fra l’altro  verificare se nei casi in esame sussistevano gli estremi d’ urgenza tali da legittimare l’intervento

ART. 16
Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali viene espressamente delegato. Il Vice Presidente in tal caso deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto dell’Associazione.

ART. 17
Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Tesoriere. Il Tesoriere ha in consegna il patrimonio dell’Associazione e dovrà amministrarlo secondo le direttive del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere deve informare il Consiglio Direttivo delle attività poste in essere in nome e per conto della Associazione. Le cariche sociali hanno durata triennale.

ART. 18
L’ assemblea degli associati può nominare un organo di controllo composto da uno a tre membri effettivi. L’organo, quando nominato, dura in carica tre anni ed esercita le funzioni di controllo sulla gestione finanziaria dell’Associazione.

ESERCIZIO SOCIALE 
ART. 19
L’esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l’anno solare. Con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Gli attivi del bilancio devono essere esclusivamente capitalizzati oppure reinvestiti in opere ed attività volte al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 
ART. 20
Nel caso in cui l’Assemblea straordinaria deliberi lo scioglimento dell’Associazione o la trasformazione in Fondazione, il Consiglio Direttivo, ovvero il liquidatore eventualmente nominato dalla stessa Assemblea, provvederà a realizzare il patrimonio sociale e a devolvere lo stesso secondo quanto stabilito nel comma successivo.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale residuo dovrà essere destinato ad Associazioni con medesima finalità e secondo le norme di legge.

F.to Vanda Di Marsciano
F.to Paolo Pirola
F.to Cristoforo Riva
F.to Dr. Ernesto Vismara Notaio

Milano, 29 luglio 2013